IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto  legislativo 9 luglio 1997, n.  241, recante norme
di  semplificazione degli  adempimenti  dei contribuenti  in sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di  gestione delle dichiarazioni e, in
particolare,  l'articolo  24, comma  2,  secondo  il quale  le  somme
relative ai  contributi previdenziali ed all'imposta  regionale sulle
attivita'  produttive  e  all'addizionale regionale  all'imposta  sul
reddito delle persone fisiche  sono versate dalle banche direttamente
alla tesoreria  dello Stato, e  l'articolo 24, comma 10,  che prevede
l'emanazione,  ai sensi  dell'articolo 17,  comma 2,  della legge  23
agosto 1988, n.  400, di un regolamento per  disciplinare, durante il
periodo transitorio  di cui al comma  1 dello stesso articolo  24, le
modalita'  di  versamento  in  tesoreria  delle  somme  riscosse  dai
concessionari   direttamente  o   mediante   delega   ad  una   banca
convenzionata e  l'invio telematico dei relativi  dati alla struttura
di gestione  di cui  all'articolo 22,  sulla base  delle disposizioni
contenute nella sezione I, capo III, dello stesso decreto legislativo
n. 241  del 1997,  e delle  disposizioni di  cui all'articolo  11 del
regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con
decreto  interministeriale  28 dicembre  1993,  n.  567, relative  ai
termini ed  alle modalita'  di versamento alle  tesorerie provinciali
dello Stato delle somme riscosse  secondo la disciplina contenuta nel
citato decreto interministeriale;
  Visto il  regio decreto  18 novembre 1923,  n. 2440,  recante norme
generali  sull'amministrazione del  patrimonio  e sulla  contabilita'
generale dello Stato;
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  recante  il
regolamento  per l'amministrazione  e  per  la contabilita'  generale
dello Stato;
  Visto l'articolo 14, comma 2, della  legge 30 dicembre 1991, n 412,
recante norme per il recupero della base contributiva;
  Considerata   la  necessita'   di   stabilire   le  modalita'   per
l'attuazione  delle  prescrizioni  contenute   nel  citato  comma  10
dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il parere  espresso, ai  sensi dell'articolo  1, comma  1,
lettera a), del decreto del Ministro delle finanze in data 4 novembre
1997, dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta del
23 marzo 1998;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 1998;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione dell'8 maggio 1998;
  Sulla  proposta del  Ministro  delle finanze,  di  concerto con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Termini e modalita' di accreditamento
                    dalle banche ai concessionari
  1. La banca  delegata dal contribuente ad  effettuare il versamento
unitario   delle   imposte   e  dei   contributi   previdenziali   ed
assistenziali  indicati nell'articolo  17 del  decreto legislativo  9
luglio  1997,  n. 241,  quotidianamente  ed  entro il  quarto  giorno
lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, accredita
in   via  telematica,   con  valuta   e  disponibilita'   dal  giorno
dell'accreditamento,  al concessionario  competente in  ragione della
filiale che ha ricevuto il versamento, al netto sia della commissione
spettante sia  dell'eventuale compensazione operata  dal contribuente
con i saldi della sezione 3-INPS e della sezione 4-regioni, una somma
pari ai  saldi delle sezioni  2-erario dei modelli  unitari compilati
dai contribuenti.
  2. La banca delegata,  entro le ore 13 del termine  di cui al comma
1, trasmette  al concessionario, in  via telematica e  in conformita'
alle  specifiche  tecniche  da approvare  con  decreto  dirigenziale,
adottato  dalle  Amministrazioni  delle   finanze,  del  tesoro,  del
bilancio  e  della programmazione  economica  e  del lavoro  e  della
previdenza  sociale,  un'attestazione  contenente  l'ammontare  delle
somme accreditate  e i  dati necessari  al calcolo  delle commissioni
spettanti.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge  alle  quali  e'    operato  il
          rinvio. Restano  invariati il  valore e'  l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -    L'art.   87   quinto    comma,   della  Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            -  Si  riporta  di  seguito   il   testo   dell'art.   24
          del  decreto legislativo  n.   241  del   9  luglio   1997,
          recante:     "Norme  di semplificazione  degli  adempimenti
          dei   contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei  redditi
          e    dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   nonche'   di
          modernizzazione  del    sistema     di     gestione   delle
          dichiarazioni",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28
          luglio 1997, n. 174:
            "Art. 24 (Modalita'   di versamento). -  1.  Fino    alla
          scadenza  delle  concessioni  conferite  ai    sensi  degli
          articoli  8  e  9    del  decreto  del  Presidente    della
          Repubblica    28    gennaio  1988,    n. 43,   riguardanti,
          rispettivamente,  la   durata   della   concessione e    le
          modalita'   di affidamento del  servizio e  i requisiti  di
          idoneita',  i versamenti unitari   eseguiti dai    titolari
          di  partita   IVA   sono effettuati  ai concessionari della
          riscossione  anche    mediante  delega  ad      una   banca
          convenzionata.
            2.  Le  somme  relative  ai contributi previdenziali sono
          versate dalle banche direttamente  alla  tesoreria    dello
          Stato,  secondo  le modalita' previste  dal  regolamento di
          cui  al  comma  10,  le somme  di  cui all'imposta prevista
          dall'art. 3,  comma    143,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre   1996,   n.   662,   sono  versate  dalle  banche
          direttamente alla tesoreria dello Stato.
            3.  I concessionari,  per  le somme  di cui  al  comma 2,
          ricevute  direttamente  dai  contribuenti,  eseguono      i
          medesimi  versamenti  sempre con le modalita' stabilite dal
          regolamento previsto al comma 10.
            4.  Le  distinte di   versamento   con   le   quali  sono
          effettuati    i pagamenti di cui al comma 1  sono approvate
          con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale.
            5. Per la riscossione dei   versamenti  diretti  previsti
          dal  presente  articolo,    riscossi      direttamente    o
          tramite  delega,   spetta  ai concessionari la  commissione
          prevista    dall'art.  61, comma 3, lettera a), del decreto
          del Presidente della Repubblica 28  gennaio 1988, n.    43,
          tenendo  altresi  conto  di    ciascun modulo di versamento
          presentato dal contribuente,    dell'ammontare  complessivo
          dei    versamenti gestiti dal   sistema,   della  tipologia
          delle operazioni   e   del   costo   del servizio,  sentita
          l'associazione di categoria interessata.
            6.  A  decorrere dalla  data  di  entrata  in vigore  del
          presente  articolo,   e' abrogato   l'art.   5 del  decreto
          del Presidente  della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602.
            7. Le  disposizioni contenute  nell'art. 23  si applicano
          anche ai concessionari della riscossione. Con uno   o  piu'
          decreti  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di  esecuzione  dei  pagamenti  mediante  sistemi
          diversi dal contante.
            8.  Per  le   banche si applicano le disposizioni di  cui
          all'art. 19, comma 4. La convenzione rimane in  vigore  per
          il  periodo previsto dai commi 1 e  4 del presente articolo
          e, in ogni caso, per  non piu' di tre anni  e  puo'  essere
          rinnovata tacitamente.
            9.    All'attivazione    della    riscossione    mediante
          conferimento all'Ente poste   italiane   di    delega    di
          versamento    al    concessionario    della  riscossione si
          provvedera'  successivamente  all'emanazione  del   decreto
          previsto dall'art. 19, comma 5.
            10. Con  regolamento, da  emanare ai sensi  dell'art. 17,
          comma  2,  della legge   23 agosto 1988, n.  400, entro 120
          giorni   dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sono  disciplinati,  sulla base delle  previsioni
          contenute nella   sezione   I    del  presente    capo    e
          dell'art.  11   del decreto ministeriale  28 dicembre 1993,
          n.  567, le modalita'  di  versamento  in  tesoreria  delle
          somme  riscosse  dai soggetti    indicati  nel     presente
          articolo      durante   il    periodo transitorio di cui al
          comma 1   e  l'invio  telematico  dei  relativi  dati  alla
          struttura di gestione di cui all'art. 22".
            -  Si  riporta di seguito il testo dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23    agosto    1988,    n.    400,  recante:
          "Disciplina    dell'attivita'    di Governo e   ordinamento
          della Presidenza del  Consiglio dei  Ministri",  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
            "2.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari".
            - Si riporta di seguito il  testo dell'art. 22 del citato
          d.lgs. n.  241 del 1997:
            "Art.   22  (Suddivisione  delle  somme    tra  gli  enti
          destinatari). - 1.   Entro  il    primo  giorno  lavorativo
          successivo  a  quello    di versamento delle somme da parte
          delle  banche    e  di  ricevimento   dei   relativi   dati
          riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribusce
          agli  enti  destinatari    le  somme   a ciascuno   di essi
          spettanti,  tenendo    conto  dell'eventuale  compensazione
          eseguita dai contribuenti.
            2.   Gli   enti   destinatari    delle  somme  dispongono
          con   cadenza trimestrale le  regolazioni  contabili  sulle
          contabilita'   di   pertinenza   a  copertura  delle  somme
          compensate dai contribuenti.
            3. La   struttura di gestione di   cui al  comma  1    e'
          individuata  con  decreto del   Ministro delle finanze,  di
          concerto con i  Ministri del tesoro  e del  lavoro e  della
          previdenza sociale.   Con  decreto    del  Ministero  delle
          finanze,  di  concerto  con    i  Ministri del tesoro e del
          lavoro e   della previdenza sociale,    sono  stabilite  le
          modalita' per l'attribuzione delle somme.
            4.  La  compensazione    di cui all'art. 17 puo'  operare
          soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati  nel  comma
          3".
            -  La  sezione I   del capo III del citato d.lgs. n.  241
          del 9  luglio  1997,  reca  disposizioni    in  materia  di
          riscossione    ed  in  particolare disciplina il versamento
          unitario   e compensazione delle  imposte,  dei  contributi
          dovuti  all'INPS e delle  altre somme a favore dello Stato,
          delle regioni e degli enti previdenziali.
            -  Si riporta  di seguito  il testo   dell'art. 11    del
          decreto    del Ministro   28    dicembre   1993,   n.  567,
          recante:  "Regolamento  di attuazione dell'art.  78,  commi
          da  27    a 38, della legge   30 dicembre 1991,  n.    413,
          concernente     l'istituzione   del      conto    fiscale",
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
          1993:
            "Art.   11  (Termini  e   modalita'  di  versamento  alle
          tesorerie provinciali  dello  Stato) -  1.  Entro  il terzo
          giorno   lavorativo successivo   a   quello di    cui    al
          precedente   art.   8, comma  1,  il concessionario  versa,
          distintamente  per imposta,   alla   competente sezione  di
          tesoreria  provinciale dello  Stato o alle casse degli enti
          destinatari  l'ammontare   delle   somme      allo   stesso
          accreditate  al  netto  del  settantacinque per cento della
          commissione  di  sua  spettanza,  dei  rimborsi   d'imposta
          effettuati  secondo le disposizioni  contenute nel presente
          regolamento, nonche'   dei relativi compensi  e,    per  la
          parte  residua,  delle   somme oggetto   di dilazione  e di
          sgravio  di    cui  al  decreto    del  Presidente    della
          Repubblica  28    gennaio    1988, n.   43, usufruibili sui
          versamenti diretti.
            2.    L'ammontare  dei    versamenti  diretti    riscossi
          direttamente   dal concessionario anche da contribuenti non
          intestatari di conto fiscale  va    versato,  distintamente
          per  imposta,    alla  competente    sezione  di  tesoreria
          provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari
          entro  il   terzo   giorno   lavorativo   successivo   alla
          riscossione  al  netto  della  commissione di sua spettanza
          calcolata secondo i criteri di cui al    successivo    art.
          12,   nonche'  delle  altre  somme  indicate  al precedente
          comma  1. Nello  stesso  termine  vanno versate,    tramite
          postagiro,    le somme   per   le quali   sia  pervenuta la
          comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei
          conti correnti postali.
            3.  Le  somme  accreditate,   al concessionario,    dalle
          aziende  di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli
          e  articoli  di  entrata sono   comunque    riversate,  nei
          termini   stabiliti     nel    presente  regolamento,  alle
          competenti  sezioni  di tesoreria   provinciale dello Stato
          con  imputazione    al  capitolo  relativo  alle    entrate
          eventuali  e  diverse  concernenti    il  Ministero   delle
          finanze   e alle   casse degli enti  destinatari    secondo
          modalita'  stabilite  dal    Dipartimento  delle  entrate -
          Direzione centrale per la riscossione.
            4. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo
          sportello o attraverso delega ad aziende  di  credito,  nel
          periodo  in  cui  restano  nella    disponibilita'      del
          concessionario  costituiscono   i  fondi specifici  da  cui
          sono  prelevate  le    somme  da  rimborsare  a norma delle
          disposizioni contenute nel titolo secondo.
            5. Le  disposizioni di cui  all'art. 73,   comma  2,  del
          decreto del Presidente  della Repubblica  28 gennaio  1988,
          n.    43,  si   applicano anche ai   concessionari indicati
          all'art.   31, comma 1,  lettere    c)  e  d),  del  citato
          decreto".
            -    Il  regio   decreto 18   novembre   1923, n.   2440,
          recante:    "Nuove  disposizioni  sull'amministrazione  del
          patrimonio  e  sulla contabilita' generale dello Stato", e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre
          1923.
            -  Il    regio decreto 23  maggio 1924, n. 827,  recante:
          "Regolamento per l'amministrazione   del patrimonio  e  per
          la  contabilita'  generale  dello  Stato",    e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale   n.  230    del  3  giugno  1924,
          supplemento ordinario.
            -  Si  riporta di seguito il testo dell'art. 14, comma 2,
          della legge 30    dicembre    1991.  n.    412,    recante:
          "Disposizioni in  materia  di finanza pubblica":
            "2.  Con  appositi  decreti  il  Ministro  del tesoro, di
          concerto con il  Ministro    delle    poste    e      delle
          telecomunicazioni,  stabilisce  le modalita' per l'adozione
          del   sistema  di  cui  al    presente  articolo  da  parte
          dell'amministrazione  postale e,  di concerto col  Ministro
          del lavoro e   della previdenza   sociale, stabilisce    la
          data   a decorrere dalla quale anche il trasferimento nelle
          contabilita' speciali accese all'INPS presso le  competenti
          tesorerie  provinciali  dello  Stato  delle  somme riscosse
          avvera' con sistemi telematici".
            - Si riporta di seguito il  testo dell'art. 1,  comma  1,
          lettera  a),  del  decreto del Ministro delle finanze del 4
          novembre 1997:
            "1.   Il Dipartimento    della    entrate  -    Direzione
          centrale  per    la  riscossione  deve promuovere, mediante
          apposita relazione al Ministro, l'acquisizione  del  parere
          della   commissione   consultiva,   oltre   che   nei  casi
          specificatamente stabiliti  dal   decreto   del  Presidente
          della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, quando si versi in
          ipotesi di:
            a)    adozione  di    decreti  ministeriali   previsti da
          disposizioni di legge o di regolamento".
 
           Nota all'art. 1:
            - Si riporta di seguito il  testo    dell'  art.  17  del
          d.lgs. 9 luglio 1997, n.  241, come modificato  dall'art. 2
          del  d.lgs.  del    23 marzo 1998, n. 56,  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 50  del 25 marzo 1998.
            "Art. 17  (Oggetto). -  1. I contribuenti    titolari  di
          partita  IVA eseguono   versamenti unitari  delle  imposte,
          dei contributi   dovuti all'INPS e   delle  altre  somme  a
          favore   dello   Stato,   delle     regioni  e  degli  enti
          previdenziali, con  eventuale compensazione   dei  crediti,
          dello  stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
          risultanti dalle    dichiarazioni    e    dalle     denunce
          periodiche      presentate  successivamente  alla  data  di
          entrata     in  vigore  del   presente   decreto.      Tale
          compensazione   deve  essere   effettuata  entro  la   data
          di presentazione della dichiarazione successiva.
            2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i
          crediti e i debiti relativi:
            a)  alle    imposte  sui   redditi e alle   ritenute alla
          fonte  riscosse  mediante  versamento    diretto  ai  sensi
          dell'art. 3, primo  comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
            b)  all'imposta  sul    valore aggiunto dovuta ai   sensi
          degli articoli 27 e 33 del decreto del    Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
            c)   alle  imposte   sostitutive  delle    imposte    sui
          redditi  e dell'imposta sul valore aggiunto;
            d)    all'imposta prevista   dall'articolo 3,  comma 143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
            e)  ai contributi  previdenziali  dovuti da  titolari  di
          posizione  assicurativa     in     una    delle    gestioni
          amministrate   da   enti previdenziali, comprese  le  quote
          associative;
            f)  ai  contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori  di    lavoro    e    dai      committenti    di
          prestazioni   di  collaborazione coordinata e  continuativa
          di cui  all'art. 49, comma 2,  lettera a), del testo  unico
          delle  imposte    sui  redditi,  approvato  con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
            g) ai premi   per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali  dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
            h) agli  interessi previsti in  caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'art. 20;
            h   -bis) al   saldo per    il  1997    dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30  settembre  1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di    cui  all'art.  31  della
          legge  28    febbraio    1986,    n. 41,   come   da ultimo
          modificato dall'art. 4   del  decreto-legge  23    febbraio
          1995, n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          marzo 1995, n. 85.
            2-bis.  Non  sono ammessi  alla compensazione  di cui  al
          comma  2 i crediti ed i  debiti  relativi  all'imposta  sul
          valore aggiunto da parte delle  societa' e  degli enti  che
          si  avvalgono    della procedura   di compensazione   della
          predetta  imposta  a  norma  dell'ultimo   comma  dell'art.
          73 del  decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633".